Il Decreto 7 marzo 2023 (attuativo del d.lgs. 134/2022 e del Regolamento UE 2016/429) ha istituito il Manuale operativo del sistema I&R, definendo le regole per tracciabilità, identificazione e registrazione in BDN (Banca Dati Nazionale) per i prodotti alimentari di origine animale.
Il Decreto 27 gennaio 2025, ha apportato i seguenti aggiornamenti al Decreto 7 marzo 2023:
Pascoli
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Nuove procedure: la richiesta di registrazione dei pascoli deve essere inviata tramite SUAP almeno 15 giorni prima dell’attività, dichiarando titolarità, periodo, particelle catastali, specie animali e documentazione catastale.
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Se i pascoli si trovano in Comuni diversi, servono registrazioni separate e codici diversi assegnati da ASL.
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Possibilità di registrare un insieme di più particelle come “pascolo omogeneo” se ricadono nello stesso comune e nello stesso fascicolo aziendale, previa valutazione del rischio sanitario.
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I dati georeferenziati sono acquisiti tramite SIAN in cooperazione tra AGEA e CSN.
Commercianti senza stabilimento
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Tra i commercianti operanti senza stabilimento entrano ora anche chi raccoglie conigli, lepri e api, con obblighi di registrazione in BDN.
Stalle di transito per ungulati
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Limitazione alle operazioni di raccolta: max 3 per animali “da allevamento”, max 1 per animali “da macello” tra spedizione e destinazione nazionali.
Tracciabilità bovini con marchio auricolare elettronico
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Le Regioni che soddisfano i requisiti sanitari possono richiedere deroga all’uso del bolo ruminale, utilizzando il marchio auricolare elettronico, previa comunicazione al Ministero e valutazione del rischio. La deroga va registrata in BDN con flussi informativi per movimentazioni verso altre regioni. L’identificazione con bolo può restare obbligatoria per bovini destinati a pascoli in determinate regioni.
Centri di raccolta per ungulati
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Tempo massimo di permanenza: 14 giorni; intervallo tra spedizione e destinazione: sotto 20 giorni, includendo le operazioni di raccolta consentite (1 o 3 secondo tipo)
Novità specifiche per l’apicoltura
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Eliminati i riferimenti a “bombi” e altri apoidei non pertinenti all’apicoltura tradizionale.
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Cartello identificativo in apiario richiesto solo se è presente almeno un alveare, e non deve più riportare il numero identificativo.
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Plan beneficiato abolito: non è più necessaria la presentazione di planimetrie per registrare nuove attività apistiche.
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Movimentazioni interne semplificate: non serve registrare spostamenti tra apiari con lo stesso codice aziendale all’interno della stessa provincia.
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Esenti da registrazione: celle reali e telaini di covata non devono più essere registrati in BDN.
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Morie superiori al 50% vanno registrate entro 7 giorni, mentre quelle inferiori non necessitano di segnalazione.
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Censimento delle postazioni “zero alveari”: anche se l’apiario è vuoto, va comunque censito come tale nel periodo previsto.
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Rimosso l’obbligo del codice aziendale sui contenitori utilizzati per il trasporto delle api.
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Apiari inattivi da oltre 24 mesi vengono registrati automaticamente in BDN come “zero alveari” e la segnalazione è inviata sia all’operatore sia all’AUSL.