Si riporta di seguito il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita’ di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita’ tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 del 30 ottobre 2024 è stato adottato dalla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143, che istituisce un quadro unitario per le indicazioni geografiche (IG) e le specialità tradizionali garantite (STG) nei settori dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli alimentari.
Tra i principali obbiettivi della norma:
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Definire le procedure per la registrazione, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle IG e STG.
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Armonizzare e semplificare le regole all’interno dell’Unione, uniformandole ai nuovi standard del Regolamento UE 2024/1143.
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Aggiornare specifiche norme applicabili al settore del vino, modificando il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
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Abrogare i regolamenti ormai superati: (UE) 668/2014 e (UE) 2021/1236, relativi alla gestione settoriale delle IG e STG.







