Si riporta il Regolamento (CE) n. 1449/2025, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme specifiche in materia di igiene per la macellazione d’urgenza di ungulati domestici, per il tonno congelato in salamoia e per i prodotti altamente raffinati.
Ricordiamo che il Regolamento (CE) n. 853/2004 rappresenta una delle principali norme del “Pacchetto igiene” dell’UE, volto ad assicurare alti standard di sicurezza alimentare in tutta la filiera degli alimenti di origine animale.
Tuttavia, l’evoluzione tecnologica nel settore alimentare, insieme alle nuove conoscenze scientifiche e alle esigenze logistiche e di mercato, ha reso necessario aggiornare alcune disposizioni tecniche, mantenendo l’equilibrio tra tutela della salute pubblica e flessibilità operativa per gli operatori del settore alimentare (OSA).
Fra le principali modifiche apportate dal Regolamento, abbiamo:
Macellazione d’urgenza di ungulati domestici
Sono aggiornate le norme relative alla macellazione d’urgenza al di fuori dei macelli, che si applicano in casi in cui gli animali, pur risultando sani prima dell’incidente, non siano in grado di essere trasportati per motivi di benessere.
Le nuove disposizioni:
- Specificano meglio i requisiti di igiene e di ispezione veterinaria,
- Introducono una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri nelle modalità di certificazione sanitaria e trasporto delle carni,
- Prevedono criteri più chiari per la documentazione veterinaria e la tracciabilità del prodotto.
Queste misure mirano a ridurre gli sprechi alimentari e migliorare il benessere animale, garantendo però che la carne ottenuta resti sicura per il consumo umano.
b) Tonno congelato in salamoia
Una delle innovazioni più attese riguarda la gestione del tonno congelato in salamoia a bordo dei pescherecci, una pratica diffusa nel settore della pesca industriale.
Il nuovo regolamento:
- Definisce limiti più precisi sulle temperature di conservazione e sulle procedure di scongelamento,
- Stabilisce criteri per la verifica dell’integrità del prodotto e la prevenzione della formazione di istamina,
- E introduce procedure di campionamento e analisi più uniformi in tutta l’UE.
Queste modifiche mirano a rafforzare la fiducia dei consumatori nella sicurezza del tonno destinato al consumo diretto o all’ulteriore trasformazione industriale.
c) Prodotti altamente raffinati
Infine, il regolamento aggiorna la disciplina relativa ai prodotti di origine animale altamente raffinati, come ad esempio ingredienti farmaceutici o cosmetici derivati da materie prime animali.
Le nuove regole:
- Chiariscono i requisiti igienici per la lavorazione, purificazione e stoccaggio,
- Introducono procedure di riconoscimento più snelle per gli impianti che trattano tali prodotti,
- Consentono una migliore integrazione con la normativa sui sottoprodotti di origine animale (Reg. (CE) n. 1069/2009).






