Cos’è il Bisfenolo A?
Il bisfenolo A (BPA) (formula chimica: C15H16O2) – così come i suoi derivati, di cui parla il regolamento che ci apprestiamo a illustrare – è un composto chimico utilizzato principalmente nella produzione di plastiche e resine, in particolar modo nell’industria alimentare come rivestimento interno di contenitori alimentari, bottiglie d’acqua, lattine, ecc.
Appare chiaro, visti i recenti studi sul potenziale ruolo di interferenti endocrini e teratogeni in gravidanza di sempre più sostanze di uso quotidiano a contatto con alimenti, quanto da parte dell’Unione Europea si renda necessaria una continua verifica della sicurezza e una sempre nuova disciplina, che tenga continuamente aggiornata alla luce delle nuove scoperte in ambito medico e della sicurezza alimentare. Con questo intervento normativo, perciò, l’UE vuole dare un segnale chiaro, ribadendo:
- la volontà di un approccio preventivo e prudenziale verso sostanze con potenziali effetti sulla salute;
- l’importanza della sicurezza dei materiali a contatto con alimenti lungo tutta la filiera;
- la necessità di una responsabilità condivisa tra produttori, utilizzatori e operatori del settore alimentare.
Cosa introduce il nuovo regolamento?
Pubblicato il 3 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 23 febbraio 2026 in tutti gli Stati membri, il Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione Europea, che modifica ulteriormente il
Regolamento (UE) n. 10/2011 e abroga il Regolamento (UE) 2018/213, mira a
- garantire la sicurezza dei materiali a contatto con alimenti e ridurre l’esposizione ai bisfenoli;
- correggere imprecisioni e incongruenze testuali nel Regolamento (UE) 2024/3190, che aveva introdotto nuove e stringenti restrizioni;
- chiarire l’ambito di applicazione delle restrizioni;
- specificare meglio i riferimenti alle classificazioni armonizzateper le proprietà pericolose dei bisfenoli;
- migliorare la coerenza normativa con la legislazione chimica e sui MOCA (Materiali o Oggetti a Contatto con Alimenti).
Mentre alcuni paesi hanno vietato l’uso di BPA in prodotti per bambini, nelle more di trovare sostituti più sicuri a BPA come, ad esempio, il bisfenolo S (BPS) e il bisfenolo F (BPF), il forte impatto per le aziende coinvolte nella produzione e nella vendita di prodotti contenenti tali sostante sono si traduce, pertanto, nell’obbligo di
- Confermare l’assenza di BPA e bisfenoli vietati nei materiali
- Aggiornare le dichiarazioni di conformità
- Verificare la conformità dei materiali alternativi utilizzati
- prestare particolare attenzione ai materiali multistrato, rivestimenti e vernici.
Nello specifico delle correzioni e delle precisazioni introdotte:
- Viene eliminata la riferimentazione a «BPA e suoi sali» nell’articolo 3, in coerenza con la definizione di «bisfenolo».
- Si estende il riferimento alle immissioni sul mercato dell’Unione anche ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, non solo alla fabbricazione.
- Si specifica che l’articolo 9, paragrafo 2, deve fare riferimento al «BPA residuo» e si chiariscono le norme per i metodi di analisi, con limiti di rilevabilità di 1 μg/kg.
- Le disposizioni transitorie vengono aggiornate: oggetti monouso fabbricati con BPA possono essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026, con deroghe fino al 20 gennaio 2028 per alcuni prodotti specifici come quelli destinati alla conservazione di ortofrutta e prodotti ittici, o con rivestimenti esterni in BPA.
- Per gli oggetti ad uso ripetuto, il termine di permanenza sul mercato viene fissato al 20 luglio 2027 per quelli immessi prima del 20 luglio 2026, e al 20 gennaio 2029 per quelli immessi prima del 20 gennaio 2028.
- La modifica dell’allegato III chiarisce che nelle dichiarazioni di conformità devono essere indicati i materiali intermedi e gli oggetti finali destinati a venire a contatto con alimenti, migliorando la trasparenza e la riservatezza.
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