E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il REG. CE 731/2026 a modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, in cui si ridiscutono alcune norme in merito al campionamento dei mangimi.
Punti principali del Regolamento Europeo 731/2026:
– vengono stabilite modalità dettagliate per il prelievo e la gestione dei campioni di mangimi, allineando la normativa sui residui agli standard di sicurezza già applicati agli alimenti di origine animale.
– sono aggiornati i requisiti e le quantità minime per l’entità dei campioni di alcuni alimenti
specifici, al fine di garantire la validità dei test di laboratorio.
Nel dettaglio, ad essere modificati dal presente Regolamento sono soltanto gli articoli 6, 7 e il punto 1 dell’allegato II del Regolamento 2021/808:
L’articolo 1 modificando l’articolo 6 del Regolamento 2021/808, stabilisce che nell’atto di
prelevare, trattare ed etichettare i campioni ci si debba riferire alle norme stabilite non
solo nell’allegato II del 2021/808, ma anche all’allegato I del Regolamento (CE) n.
152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009.
– L’articolo 2, modificando il comma 2 dell’articolo 7 del Regolamento 2021/808, estende
dal 10 giugno 2026 al 31 dicembre 2027 la data in cui i metodi seguiti possano rifarsi non al
presente regolamento ma alla decisione 2002/657/CE.
– L’articolo 3, modificando il punto 1 dell’allegato II del Regolamento 2021/808, riguardo
all’entità dei campioni, conferma che le quantità devono essere stabilite dal programma
nazionale, che ne stabilisce quantità comunque sufficienti perché i laboratori autorizzati
possano eseguire i procedimenti analitici necessari, ma aggiunge che, differentemente che
nel caso di uova di gallina, per cui sono necessari 12 campioni, per le uova di struzzo ai
fini del campionamento basta un solo uovo.







