È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026 il Decreto del Ministero dell’Interno 22 settembre 2026, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che modifica il decreto 1° settembre 2021, il cosiddetto “Decreto Controlli”, in materia di controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. La modifica interviene in particolare sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, introducendo una disciplina transitoria destinata ai soggetti che, alla data prevista dal provvedimento, abbiano già presentato l’istanza per la valutazione dei requisiti.
Il quadro normativo
Il decreto 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, nell’ambito delle disposizioni previste dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 81/2008.
Inserito il nuovo articolo 6-bis
La novità sostanziale consiste nell’inserimento, dopo l’articolo 6 del decreto 1° settembre 2021, di un nuovo articolo 6-bis, rubricato “Disposizioni transitorie”.
La norma stabilisce che, a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato una regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dal decreto possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio che rientrano nelle tipologie oggetto dell’istanza.
La possibilità di proseguire l’attività non è però illimitata.
Il regime transitorio opera:
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fino alla conclusione della valutazione dei requisiti;
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e comunque non oltre il 31 marzo 2027;
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esclusivamente per le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio comprese nell’istanza presentata.







