L’8 maggio 2026 la Direzione Generale dell’Igiene e della Sicurezza Alimentare del Ministero della
Salute (link a fine articolo), ha emesso una nota che, ai sensi del Regolamento CLP (Reg. UE
1272/2008), fornisce un indirizzo uniforme, quindi indicazioni univoche, sull’apposizione del
codice UFI sulle etichette dei prodotti fitosanitari, onde evitare approcci diversi tra i titolari delle
autorizzazioni e per adeguarsi alle recenti interpretazioni dell’ECHA – European Chemical Agency.
Ma innanzi tutto, cos’è il codice UFI?
Con l’acronimo UFI (‘‘Unique Formula Identifier’’, in italiano ‘‘identificatore unico di formula’’) si
indica un elemento informativo di sicurezza sotto forma di codice alfanumerico di 16 caratteri,
suddiviso in quattro blocchi separati da trattini e preceduto in modo inequivocabile dalla sigla
UFI (esempio UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).
Si tratta di un codice da apporre sulle confezioni dei prodotti fitosanitari, che viene comunicato alle
autorità competenti tramite la presentazione PCN (Poisoning Centre Notification), ovvero la
presentazione della notifica al Centro antiveleni. La presentazione della PCN valida l’UFI
contestualmente comunicato.
Chiarito questo, vediamo quali sono i chiarimenti oggetto della nota.
Ai sensi dell’allegato VIII, Parte A, punto 5.2, del Reg. n. 1272/2008 (CLP), è obbligatorio che il
codice UFI per le miscele classificate pericolose per la salute fisica o umana sia
riportato in etichetta in modo visibile, leggibile e indelebile, stampato direttamente
sull’imballaggio o applicato tramite etichetta non rimovibile e resistente alle condizioni d’uso
del fitofarmaco,
incluso tra le informazioni supplementari dell’;etichetta
oppure
nei casi previsti, ai sensi dell’allegato VIII, Parte A, punto 5.3, del Reg. n. 1272/2008 (CLP),
può essere riportato tramite stampa o apposizione sull’imballaggio interno assieme agli altri
elementi dell’etichetta – pittogrammi di pericolo, identificatore del prodotto, nome e numero
di telefono del fornitore della sostanza o miscela
oppure
sull’imballaggio esterno, assieme agli altri elementi dell’etichettatura previsti dal Reg. n.
1272/2008 (CLP), se l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni
ridotte, da rendere impossibile l’apposizione su di esso.
al fine di dare direttive univoche per tutti in caso di esposizione accidentale con la sostanza, per
rendere
facilmente identificabile la composizione della sostanza
standardizzata la gestione sanitaria in caso di esposizione accidentale.
L’obbligo di etichettatura per i prodotti fitosanitari si allinea alle disposizioni europee del
Regolamento CLP e dell’ ECHA
Per le miscele già presenti presso distributori o rivenditori perché immessi in commercio
prima del 1° gennaio 2025, è necessario un adeguamento con l’apposizione dell’UFI corretto,
da effettuare presso gli stessi distributori/rivenditori tramite adesivi, pena aggravi economici
derivanti dal ritiro o dallo smaltimento delle giacenze.
Aggiunta, sostituzione o rimozione di un ingrediente (oltre i limiti consentiti) impongono la
creazione di un nuovo UFI – ma non è necessaria se la modifica riguarda soltanto
profumi/fragranze o l’imballaggio o il nome commerciale della miscela (in quest’ultimo
caso si aggiorna solo la presentazione PCN).
Per le miscele immesse sul mercato per la prima volta, a partire dalla data di pubblicazione
della circolare, l’obbligo è pienamente in vigore e tutte le nuove domande di autorizzazione
e le richieste di modifica dell’etichetta dovranno indicare chiaramente l’UFI e le modalità
con cui verrà apposto. Le istanze prive di tale informazione saranno considerate incomplete
e potranno essere sospese in istruttoria.
I titolari dell’autorizzazione, i produttori e gli importatori sono tenuti a:
garantire che il codice UFI sia generato correttamente e apposto in etichetta in
conformità alle specifiche tecniche del CLP;
indicare esplicitamente l’UFI nelle domande di autorizzazione e nelle richieste di
modifica delle etichette delle miscele dei prodotti fitosanitari (in maniera analoga a
quanto previsto per il lotto di produzione);
specificare le modalità grafiche con le quali sarà riportato sul prodotto osservando le
limitazioni e deroghe previste dal Reg. 1272/2008, in parte modificato dal regolamento
(UE) 2017/542 della Commissione, cui si rifanno tutti gli stati europei e del SEE (Spazio
Economico Europeo) – favorendo in ogni caso la sua apposizione in etichetta;
fornire, su richiesta dell’autorità competente, in primis professionisti sanitari competenti,
la documentazione di supporto relativa alla notifica PCN, ovvero alla notifica da inviare
al Centro Veleni nel momento in cui eventualmente si venga in contatto con una delle
sostanze in oggetto, per poter identificare rapidamente la miscela pericolosa e fornire
informazioni in caso di emergenza.







